Sub art. 111 L.F.
Sui crediti privilegiati
Cassazione civile, sez. I, 17 novembre 2016, n. 23426 (Rel. Di Marzio)
“Poiché in caso inadempimento all’obbligo contributivo del datore di lavoro rispetto alla quota del dipendente, il primo ex art. 23 L. 218/52 non può più fruire del diritto alle ritenute previdenziali, in caso di suo fallimento il lavoratore ha diritto ad essere ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. al lordo di tale quota che, ai sensi della predetta disposizione normativa, si consolida come parte della retribuzione del dipendente.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)