Sub artt. 160, 162 e 180 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
Cassazione civile, ord. sez. I, 30 maggio 2017, n. 13538 (Rel. Terrusi)
“In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta: il giudice deve quindi pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista. Il sindacato è esprimibile sia in ordine alla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia in ordine alla fattibilità economica, per quanto nei limiti della manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 26332/2016; Cass. 11497/2014; Cass. 24970/2013
(Giulia Zani – IlCodiceDeiConcordati.it)