Sub 136 L.F.
Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario
 
Cassazione civile, sez. I, 09 maggio 2013, n. 11027
“Il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori al fallimento disposto dall'articolo 51 della legge fallimentare, permane, anche per i creditori rimasti estranei al fallimento, sino all'esecuzione (o risoluzione o annullamento) del concordato fallimentare il cui provvedimento di omologazione sia stato regolarmente trascritto ove afferente diritti reali immobiliari.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)