Sub 136 L.F.
Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario
 
Cassazione civile, sez. I, 09 maggio 2013, n. 11027
“L'esecuzione della proposta concordataria, come il trasferimento dei beni all'assuntore, può differirsi sono alla esecuzione da parte dell'assuntore delle prestazioni cui si è obbligato. In tale ipotesi "deve escludersi un reingresso medio tempore del fallito nella titolarità e disponibilità dei beni caduti nel fallimento, con la conseguenza della persistenza del detto vincolo di indisponibilità di essi e del correlativo divieto di azioni esecutive individuali sugli stessi" (Sez. 1, n. 4715/1987; Cass., n. 953/82; Cass., n. 4159/77; Cass. n. 3231/72), "rimanendo detti beni, medio tempore, nella massa fallimentare" (Sez. 1, n. 5147/1992).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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