Sub 136 L.F.
Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario
 
Cassazione civile, sez. I, 09 maggio 2013, n. 11027
“Al fine di dare esecuzione ai patti concordatari fallimentari, la sentenza di omologazione può nominare un liquidatore (cd. "stagittario"), dando luogo a quella figura di concordato  nota come "concordato a liquidazione controllata" ed in cui lo stagittario ,quale fiduciario del Tribunale, non è un assuntore, al quale le attività vengano cedute in proprietà, ma solo un mandatario al quale esse vengono solo affidate perché esegua la liquidazione dei beni, destinando il ricavato al soddisfacimento dei creditori."
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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