Sub artt. 67, 161 e 162 L.F.
Sulla valutazione giudiziale dell’idoneità del piano attestato
Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 
Sull’inammissibilità del concordato per inidoneità dell’attestazione
 
Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2016, n. 17079 (Rel. Di Virgilio)
“In tema di relazione del professionista ex art. 161 L.F., allo scopo di porre i creditori in condizione di esprimere un consenso informato è necessario che l’attestatore, non solo verifichi, valuti ed attesti, ma anche riferisca le sue fonti conoscitive e descriva i controlli specificatamente effettuati per giungere alle proprie conclusioni, che comunque non può esprimere in forma dubitativa o apodittica. (Nella specie, i dati utilizzati dal professionista erano stati semplicemente recepiti sulla base di quanto indicato dalla società debitrice e nessun elemento di giudizio era stato fornito per porre i creditori in grado di valutare l'effettiva realizzabilità dei crediti, costituenti la voce principale del fabbisogno concordatario).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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