Sub art. 124 e 130 L.F.
Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare
 
Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2016, n. 15698 (Rel. Terrusi)
“Per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 46 L.F., e l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo in materia, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della p.a., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi. Non fanno eccezione le situazioni che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo, rispetto a cui l'interesse pubblico risulta comunque tutelato dal potere dell'amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.n., e, in caso di vendita (anche a seguito di assunzione concordataria o di esecuzione forzata), di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza bisogno del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46 c.n., co. 2.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 12140/2009
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 
 
 
 

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