Sub art. 129 L.F.
Sulla legittimazione all’opposizione avverso l’omologa
 
Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045 (Rel. Terrusi)
“Anche per denunciare irregolarità della procedura non ricadenti con pregiudizio nella sfera dell'opponente all'omologa del concordato fallimentare, questi deve risultare  portatore di un  interesse giuridicamente rilevante, dovendo cioè risultare almeno  rappresentata la sussistenza di un concreto svantaggio dalla soluzione concordataria (nella specie tale interesse non era stato riconosciuto radicato nella mera posizione di socio opponente della società fallita che si era limitato ad invocare presunte irregolarità della procedura).“
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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