Sub art. 182 L.F.
Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo
 
Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2016, n. 16531 (Rel. Di Marzio)
“I provvedimenti coattivi  emessi in tema di vendita dei beni del debitore, anche nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni , costituiscono atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare, e pertanto sono suscettibili di impugnazione a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c.”
Precedenti conformi citai in sentenza: Cass. SU 19506/2008
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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