Sub art. 18 L.F.
Sulla notifica del reclamo al PM ed al PG
 
Cassazione civile, sez. I, 25 maggio 2016, n. 10819 (Rel. Di Marzio)
“L’atto di impugnazione di una sentenza dichiarativa di fallimento emanata dal tribunale deve essere notificato al P.M. presso il tribunale della sentenza impugnata, mentre ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 70 l'esercizio delle funzioni di P.M. nel giudizio di appello spetta al P.G.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 19797/2015; Cass. 9260/2011; Cass. 19214/2009.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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