Sub art. 136 L.F.
Sul ruolo del curatore a concordato omologato
Cassazione civile, sez. I, 03 novembre 2016, n. 22284 (Rel. Nappi)
“Ai sensi dell'art. 136 L.F., una volta omologato il concordato fallimentare, al curatore spetta esclusivamente - di concerto con gli altri organi della procedura - di sorvegliarne l'adempimento, avendo peraltro il D.Lgs. 5/2006 introdotto la necessità, dopo l'approvazione del rendiconto finale del curatore, di un formale provvedimento di chiusura del fallimento (art. 130, co. 2, L.F.), con conseguente decadenza degli organi del fallimento (art. 120, co. 1, L.F.).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)