Sub art. 140 L.F.
Sulla legittimazione dei creditori ad escutere la garanzia del concordato risolto
 
Cassazione civile, sez. I, 03 novembre 2016, n. 22284 (Rel. Nappi)
“Riaperto il fallimento a seguito di risoluzione di un concordato fallimentare, la legittimazione attiva per far valere la garanzia prestata da un terzo per l'esecuzione del concordato, non spetta al curatore del fallimento bensì ai singoli creditori già ammessi al passivo, atteso che sono questi ultimi a conservare, ai sensi dell’esplicita previsione dell'art. 140, co. 3, L.F.,  il diritto di garanzia verso il terzo, non  ricorrendo, in mancanza  di una espressa previsione normativa, un’ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16878/2002; Cass. 372/1964; Cass. 3173/1954.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)