Sub art. 173 L.F.
Sull’interazione fra giurisdizione civile e penale in tema di atti in frode ai creditori
 
Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
“L'indicazione legislativa contenuta nell’art. 173 L.F. è un valido riferimento per giungere, non solo alla risoluzione del concordato preventivo, ma anche per punire, sub specie di distrazione o dissipazione, condotte illecite che tradiscono, in modo indiscutibile e non congetturale, lo spirito e la funzione degli istituti di "risoluzione della crisi d'impresa", sempreché  le condotte censurate determinino una distrazione o dissipazione di attività aziendali.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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