Sub art. 7 Sezione 7
Sull’ammissione al voto dei creditori muniti di privilegio
 
Cassazione civile, sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26328 (Rel. Didone)
“I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.”
(Principio di diritto enunciato)
 

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