Sub art. 125 L.F.
Sulla manifestazione di dissenso
Cassazione civile, sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 25416 (Rel. Cristiano)
“L’art. 125 L.F. prevede espressamente che l’eventuale manifestazione di dissenso ad una proposta di concordato fallimentare debba pervenire alla cancelleria del tribunale; il dissenso non po’ pertanto considerarsi validamente espresso se comunicato via pec al curatore del fallimento.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)