Sub art. 182 L.F.
Sulla figura e sulla nomina del liquidatore
 
Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2016, n. 17949
“Il Tribunale, nominando il liquidatore giudiziale, effettua un’attività meramente gestoria rientrante nelle modalità della liquidazione, che non muta i termini della proposta approvata, e quindi non lede il diritto del debitore di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite nella proposta ed approvate, poiché tra queste non rientra anche la nomina del liquidatore.”
(ndr: invero nella specie il debitore aveva indicato un proprio liquidatore in proposta, come peraltro segnalato dallo stesso Giudice di legittimità al punto 1.2 dei motivi della decisione. Precedenti contrari non richiamati sul punto in sentenza: Cass. 15699/2011 e Cass. 1237/2013)
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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