Sub artt. 164 e 173 L.F.
Sull'irreclamabilità ex artt. 164/26 del provvedimento ex art. 173
 
Cassazione civile, sez. I , 08 maggio 2014, n. 9998
Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, secondo comma, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, primo comma, legge fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ma può essere, impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza.
(Massima DeJure)
 

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