Sub art. 161 L.F.
Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato
Cassazione civile, sez. I, 12 gennaio 2017, n. 598 (Rel. Di Virgilio)
“Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all'art. 161, co. 6 L.F., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione."
(Principio di diritto enunciato in sentenza)