Sub artt. 160, 161 e 162 L.F.
Sul controllo del Tribunale in ordine alla veridicità dei dati aziendali in caso di cessione dei beni
Sul controllo del Tribunale sulla relazione del professionista
Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
Sul controllo del tribunale sulla relazione del professionista
Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
Sul controllo del tribunale sulla relazione del professionista
 
Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
“In sede di ammissione della proposta di concordato preventivo, nell’ottica di assicurare ai creditori la puntuale consistenza dell’attivo destinato al loro soddisfacimento, al Giudice è sempre consentito il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti sotto il profilo della effettiva consistenza materiale e giuridica, mentre il sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attentatore gli è permesso solo in caso di manifesta incongruenza ed illogicità.”
Precedenti enunciati  in sentenza: Cass. 12549/2014; Cass. 2130/2014. 
(Alessandro Marchini  -  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)