Sub art. 160 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2017, n. 15463 (Rel. Scaldaferri)
“Il controllo sulla c.d. fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, non è vitato in sé al tribunale, potendo invece essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, essendo invece riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto alla alternativa fallimentare, oltre che  la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.”
Precedenti citati  in sentenza: Cass. 11497/14, Cass. 26329/16; Cass. 9061/17
(Antonio Pezzano -  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)