Sub art. 161 L.F.
Sull’abuso dello strumento concordatario
Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2017, n. 12066 (Rel. Di Marzio)
Vi è un abuso dello strumento concordatario allorquando la domanda di concordato non è presentata con il fine di regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma è presentata con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento; tale domanda è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
Precedenti citati: Cass., Sez. U., 9935/2015.
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)