Sub art. 160 e 182 L.F.
Sul concordato con cessione dei beni
Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11460 (Rel. Di Marzio)
La cessione dei beni ai creditori, che costituisce una particolare modalità di attuazione del concordato preventivo, inquadrabile nell’ambito della cessio bonorum regolata dal codice civile, non si attua il trasferimento di proprietà dei beni ceduti, ma soltanto della legittimazione a disporne in favore degli organi della procedura anche nell’interesse dei creditori: così risolvendosi in un mandato irrevocabile a gestire e liquidare i beni ceduti.
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 4801/1998; Cass. 1909/1995; Cass. 709/1993;
(Francesca Cavaliere – IlCodiceDeiConcordati.it)