Sub artt. 180 e 183 L.F.
Sulla reclamabilità del decreto di omologa
 
Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa, ed è quindi idoneo al giudicato; sicché, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, primo comma, legge fallimentare, non è definitivo e, quindi, è insuscettibile di  ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., che invece è proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo.
Precedenti citati: Cass., Sez. U., 27073/2016
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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