Sub art. 168 L.F. 
Sulla sospensione dei procedimenti esecutivi
 
Cassazione civile, sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12347 (Rel. Ferro) 
E' inammissibile l'istanza di regolamento necessario di competenza proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di sopravvenuta dichiarazione di inammissibilità della procedura di concordato preventivo, dispone la prosecuzione delle operazioni liquidatorie sospese ai sensi dell'art. 168 l.f. L'impugnazione ex art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, è infatti proponibile solo avverso il provvedimento che dispone la sospensione ex art. 295 c.p.c. e non quando la stessa venga negata.
Una volta dichiarato inammissibile il concordato preventivo, il debitore, anche ove sia stata proposta impugnazione in cassazione del relativo decreto, ritorna in bonis e quindi riprendono il loro corso le esecuzioni individuali entrate in quiescenza per effetto della tutela interinale di cui all'art. 168 l.f. 
Precedenti conformi enunciati in sentenza: con riferimento alla prima parte della massima Cass. 22784/2015; Cass. 17267/2009; Cass. 19292/2005
Nota redazionale : il principio di cui alla seconda massima sembra porsi in contrastato con Cass. 21926/11 
(Paolo Bortoluzzi -  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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