Sub art. 162  L.F.
Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 07 giugno 2017, n. 14156 (Rel. Genovese)
Nell'ambito della procedura concordataria, ai sensi dell'art. 162 LF, ove a seguito della sua partecipazione necessaria, il PM rilevi la sussistenza di uno stato d'insolvenza del debitore istante, può legittimamente richiedere al Tribunale il fallimento del proponente senza che rilevino le scansioni e le vicende del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, anche in difetto di convergenti istanze volte alla dichiarazione dell'insolvenza del debitore, da parte del ceto creditorio.
(Principio di diritto enunciato)
 

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