Sub artt. 161, 162, 173 e 179 L.F.
Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
 
Cassazione civile, ord. sez. I, 15 giugno 2017, n. 14886 (Rel. Ferro)
Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 162, comma 2, L.F., in caso di mancata ammissione alla procedura, e dall’art. 179, comma 1, L.F., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - non è reclamabile, ma può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza.
Alla medesima conclusione occorre pervenire, stante l’identità di ratio, per l’ipotesi di dichiarata inammissibilità del cosiddetto concordato con riserva.
[Nota redazionale : l’ordinanza pare porsi  in contrasto con Cass. SU 27073/2016]
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 9998/2014
(Jacopo Rapisarda-  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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