Sub art. 111 L.F.
Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore
Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2017, n. 19945 (Rel. Scaldaferri)
“Il subcommittente che soddisfa il credito retributivo del dipendente del suo subappaltatore fallito, così adempiendo al debito solidale di cui all’art. 29 co. 2 D.Lgs. n. 276/2003, ha un titolo autonomo derivante da surrogazione legale ex art. 1203 c.c. per potersi così insinuare direttamente al passivo del fallimento del condebitore, con conseguente subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con i diritti e le azioni ad essa inerenti e tra questi non puo` non includersi il diritto di avvalersi del privilegio che assiste il credito soddisfatto, nella specie secondo il disposto dell'art. 2751 bis n. 1 c.c.
Precedenti conformi citati in sentenza: quanto alla prima parte della massima Cass.10543/2016; quanto alla seconda Cass. 3265/1979.
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)