Sub artt. 160 e 163 L.F.
Sul classamento dei creditori
 
Cassazione civile, ord. sez. I, 09 ottobre 2017, n. 23593 (Rel. Terrusi)
“La distinzione dei creditori tra privilegiati e chirografari non comporta una previsione di classi che peraltro non è una suddivisione obbligatoria. In ogni caso l’eventuale scelta del debitore implica che i creditori possano essere distinti in ragione degli specifici interessi che li differenziano per categorie, per cui, allorquando non siano prospettate modalità satisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, l'interesse che li coinvolge è il medesimo per tutti e consiste nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento per ciascuno stabilito.”
Precedenti conformi citati sulla prima parte della massima: Cass. n. 3274/2011
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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