Sub artt. 111, 161, 167 e 173 L.F.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
 
Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 (Rel. Ferro)
“In tema di prededuzione, l'art. 111, co. 2, L.F. nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare, in caso di concordato preventivo, non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma anche tutte quelle, pur anteriori, che, senza eccedentarietà, superfluità ovvero casualità di assunzione ed in ogni caso senza intento frodatorio, risultino, a prescindere dall’ammissione o meno alla procedura concorsuale, strumentali all’esito della stessa, senza pregiudicare la possibilità di adempimento della proposta tesa al miglior soddisfacimento dei creditori, tanto da risultare privi del carattere di straordinarietà e quindi assolvibili senza necessità di previa autorizzazione giudiziale ove pure il concordato non sia ancora ammesso.
Eccedentarietà, superfluità ovvero casualità di assunzione ed intento frodatorio, da dimostrarsi, ad opera dell’organo concorsuale, con valutazione ex ante, non potendo l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sè sola e pena la frustrazione dell’obiettivo della norma, escludere il ricorso all’istituto della prededuzione.”
(Nella specie, la Suprema Corte ha effettuato le seguenti esemplificazioni:
la funzionalità opera dunque e ad esempio quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento e il modo con cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinino razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria, per quanto sia in iniziativa del debitore stesso, di una procedura concorsuale tra quelle di cui al R.D. n. 267 del 1942. Pertanto le prestazioni dell'attestatore, dello stimatore titolato, del professionista redattore o coadiutore del piano in preparazione, del legale redigente la domanda, per un verso integrano attività almeno astrattamente collocabili in relazione alla procedura instauranda o pendente già con il deposito della domanda giudiziale e per altro verso interrogano un preliminare e parallelo quesito sulla ragione per la quale dovrebbero essere considerate eccedenti l'ordinaria amministrazione. Non basta invero nè il loro costo assolto in modo diretto dal debitore, nè la datazione temporale del pagamento per trasformare i relativi atti solutori in atti di straordinaria amministrazione, che si rinviene invece rispetto alle  spese e gli impegni propri di una attività non corrente dell'impresa, nè intrinsecamente coerenti con un complessivo allestimento degli atti necessari all'instaurazione o all'ordinata evoluzione della procedura concorsuale; vi fuoriescono invece, dunque non necessitando di alcuna autorizzazione giudiziale, le operazioni enunciativamente richieste dalla legge stessa e ragionevolmente proprie di una prassi attinente all'obbligatorio complessivo corredo della domanda di apertura della procedura concorsuale).
Precedenti citati: Cass. 7579/2016; Cass.7066/2016; Cass. 3324/2016; Cass. 25998/2015; Cass. 22450/2015; Cass. 19013/2014; Cass. 5098/2014
(Luigi Amerigo Bottai e Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)