Sub artt. 180 e 186 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 07 aprile 2017, n. 9061 (Rel. Terrusi)
“In tema di concordato preventivo, il giudice concorsuale è tenuto ad una verifica d’ufficio diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto esclusivamente nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso con riguardo alle peculiari modalità segnalate dal debitore per superare la crisi. Tali precetti vengono ancor più in rilievo nello scenario di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. in cui la puntuale verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un ambito  in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale si coniuga con una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento della crisi ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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