Sub art. 111 L.F.
Sul tempo di pagamento del compenso professionale
 
Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2017, n. 29471 (Rel. Mercolino)
Anche in tema di procedure concorsuali, il professionista incaricato, salvo diverso previo accordo, non ha diritto a conseguire acconti atteso che il diritto alla corresponsione del compenso sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale. Tale conclusione trova conforto nella disposizione dettata dall'art. 2957 c.c., comma 2, che, nel disciplinare la prescrizione presuntiva delle competenze spettanti agli avvocati ed ai patrocinatori legali, ancora la decorrenza del relativo termine alla decisione della lite o ad altri eventi idonei a determinare l'estinzione del mandato, ed in mancanza al compimento dell'ultima prestazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che il diritto sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale o comunque dell'esaurimento dell'affare per il quale è stato conferito l'incarico. D’altra parte, solo in tale momento, palesandosi l'impegno profuso dal professionista e gli effetti concreti della sua attività, diviene possibile valutare appieno il pregio dell'opera da lui prestata ed i risultati ed i vantaggi, anche non economici, dalla stessa procurati al cliente, il cui apprezzamento è espressamente indicato dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 3, comma 1, e art. 4, comma 3, tra gli elementi da tenere in conto ai fini della liquidazione dei compensi dovuti sia per l'attività stragiudiziale che per quella giudiziale. Ciò non implica la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato; difatti, il riferimento esclusivo alla diligenza media esigibile in rapporto all'attività esercitata in tema di responsabilità del professionista, quale metro di valutazione dell'impegno dallo stesso profuso nell'adempimento della prestazione, indipendentemente dal conseguimento degli obiettivi cui la stessa era preordinata, non ha alcun rapporto con la possibilità di tener conto, nella liquidazione del compenso, della particolare qualità della prestazione e dei benefici conseguiti dal cliente, ammessa dalla stessa disciplina legale fin da epoca anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012. 
Precedenti citati: Cass. 13401/2015,  Cass. 7281/2012; Cass. 965/1964
 

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