Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182 (Rel Terrusi)
"Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti <<in funzione>> della procedura e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ex art. art. 111 co. 2 L.F., senza che debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. Ciò in quanto l'ammissione al concordato è in sé sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacché l’art. 111 L.F. detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio. E tale principio vale anche rispetto alle prestazioni funzionali all'accordo di ristrutturazione, nel senso che, avutasi l'omologazione dell’ADR, non è necessario verificare la definitiva tenuta del "risultato" delle prestazioni medesime. Invero le prestazioni professionali vanno correlate alla funzionalità di accesso alla procedura minore senza che sia richiesta l’utilità concreta nel successivo fallimento, atteso che i concetti  di funzionalità e di utilità concreta  non possono essere sovrapposti, e men che meno confusi tra loro."
Precedenti conformi richiamati in sentenza: Cass. 22450/2015; Cass. 8533/2013 e 8958/2014
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)