Sub art. 129 L.F.
Sulla legittimazione all’opposizione avverso l’omologa
 
Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411 (Rel. Genovese)
“Nell'ipotesi di concordato fallimentare proposto soltanto da alcuni dei soci con riguardo ad una società dichiarata fallita unitamente ai suoi soci, il socio escluso è legittimato ad opporsi in proprio senza l'intermediazione del curatore, all'omologazione del concordato quando alleghi un concreto interesse patrimoniale contrastante con quello dei proponenti e ne indichi ragione e contenuto sociale.”
Precedenti conformi citati in sentenza:  Cass. 4669/1990 [nella specie, si trattava il socio fallito di minoranza di una società in nome collettivo irregolare, che intendeva dimostrare, a tutela di interessi patrimoniali personali, l'insussistenza della approvazione della proposta di concordato da parte dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale]
(Principio di diritto enunciato in sentenza)
 

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