Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
"In tema di crediti prededucibili, l’art. 111, co. 2, L.F. detta un precetto di carattere generale, che introduce un’eccezione al principio della par condicio estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debbano verificarsi né il “risultato” delle prestazioni da questi svolte né la concreta utilità delle stesse per la massa: i concetti di funzionalità e utilità sono fra loro ben distinti poiché, se la la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l'ammissione al concordato dovesse essere valutata ex post con riguardo al fallimento anziché alla procedura minore, l’art. 111, co. 2 L.F. sarebbe una norma inutile e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo."
Precedenti citati: Cass. 22450/2015; Cass. 23108/2016; Cass. 8533/2013; Cass. 8958/2014; Cass. 5098/2014; Cass. 19013/2014
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)