Sub art. 163 L.F.
Sul deposito delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura
 
Cassazione civile, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29628 (Rel. Ferro)
"In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell’art. 163 L.F. per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, in quanto la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato."
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 8100/2016; Cass. 18704/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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