Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2018, n. 7379 (Rel. Campese)
“In tema di concordato preventivo, concretizzano atti in frode ai creditori le condotte volte occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza decettiva per l'idoneità a pregiudicare il loro consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.
Rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione anche i fatti non esposti in modo congruo in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, a prescindere dall’eventuale voto  positivo  sulla proposta. Sul piano soggettivo, per integrare gli estremi di atti in frode, le condotte dovranno esser state poste in essere con dolo, che può concretizzarsi anche nella mera consapevolezza di aver taciuto la presenza di circostanze rilevanti ai fini dell’informazione dei creditori.”
Precedenti citati: Cass. 23387/2013; Cass. 10778/2014; Cass. 9050/2014; Cass. 25165/2016; Cass. 9027/2016; Cass. 26429/2017; 
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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