Sub art. 162 L.F.
Sui rapporti fra concordato preventivo e fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 16 aprile 2018, n. 9370 (Rel. Iofrida)
“In pendenza di un procedimento di concordato preventivo il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli art. 162,173,179 e 180 L.F.; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.
Inoltre, la pendenza di una domanda di concordato preventivo non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta dei pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce, in via temporanea, soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli art. 162,173,179 e 180 L.F.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza.”
Precedenti citati: Cass. SS. UU. 9935/2015; Cass. SS. UU. 9936/2015
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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