Sub artt. 111 e 173 L.F.
Sui pagamenti di crediti  anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
 
Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2018, n. 10755 (Rel. Ferro)
“Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione e, in ogni caso, se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda.
Dovrà essere accertato dal giudice di merito, a questo proposito, se tale pagamento si sia ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori ovvero sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando l’attuazione della domanda di concordato.”
Precedenti citati: Cass. 14887/2017; Cass. 7066/2016, Cass. 3324/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)