Sub art. 173 L.F.
Sulla posizione dei creditori nel sub-procedimento ex art. 173 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2018, n. 10755 (Rel. Ferro)
“Il sub-procedimento di revoca del concordato preventivo si articola in due fasi, di cui la prima, necessaria ed officiosa, si concretizza nella verifica, ad opera del tribunale, della sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda fase, invece, eventuale e ad impulso di parte, conduce alla dichiarazione di fallimento, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 1 e 5 L.F. 
In tale contesto, i creditori concordatari non sono portatori di un interesse immediato e diretto che gli possa far assumere la qualifica di litisconsorti necessari, neppure nella fase che conduce all'eventuale dichiarazione di fallimento, non avendo essi diritto al fallimento (o al mancato fallimento) del proprio debitore: ecco che, dunque, la comunicazione prevista, nei loro confronti, dall’art. 173, co. 1 L.F., si atteggia a semplice "litis denuntiatio", volta a consentirne la loro volontaria partecipazione all'udienza, la cui omissione comporta non già una nullità assoluta ed insanabile, ma solo una nullità relativa della prima fase del subprocedimento di revoca che, non ripercuotendosi sull'eventuale fase successiva, non è causa di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.”
Precedenti citati: Cass. 3324/2016; Cass. 18704/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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