Sub artt. 130 e 136 L.F.
Sull’interruzione del processo dopo la chiusura del fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 08 giugno 2018, n. 15012 (Rel. Terrusi)
“La chiusura del fallimento a seguito di omologa del concordato fallimentare, in pendenza di azione revocatoria che non sia stata dichiarata o notificata ex art. 300 c.p.c., non  comporta l’interruzione del processo bensì  la prosecuzione della causa tra le parti originarie, pur essendo decaduti gli organi preposti al fallimento (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 43 L.F. in ordine all’invocata automatica chiusura della procedura essendo la norma de qua dettata per la distinta ipotesi dell’ apertura di fallimento, non per la chiusura conseguente all'omologazione di un concordato che nella fattispecie, ante novella del 2006, si era verificata automaticamente ai sensi del disposto dell'originario art. 131, ult. co. L.F.).”
Precedenti citati: Cass. 5369/2001; Cass. 4766/2007; Cass. 979/2009
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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