Sub art. 186 L.F.
Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
 
Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2018, n. 15495 (Rel. Vella)
“In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art. 140, co. 3 L.F. in tema di concordato fallimentare, sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza (oggi decreto) di omologazione o in violazione del principio della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni (pronuncia relativa a fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 67, co. 3, lett. e L.F.). Tale ordine può risultare violato anche ove riguardi creditori eventualmente emersi solo in sede fallimentare, proprio in considerazione del fatto che l'applicazione analogica dell'art. 140, co. 3 L.F. al concordato preventivo sconta la mancanza di una verifica del passivo; diversamente, il rischio rappresentato dalla emersione di crediti pretermessi in sede concordataria, resterebbe ingiustificatamente solo a carico dei creditori pregiudicati da pagamenti comunque effettuati in violazione della par condicio.”
Precedenti citati: Cass. 508/2016; Cass. 16738/2014; Cass. 17059/2007
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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