Sub art. 186 L.F.
Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
 
Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2018, n. 15495 (Rel. Vella)
“In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, i pagamenti eseguiti nel corso della procedura minore in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza (oggi decreto) di omologazione ovvero in violazione della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni sono ripetibili, non in quanto non dovuti, ma perché, essendo difformi ai canoni di soddisfacimento concordatario, sono inefficaci rispetto alla massa dei creditori: pertanto la relativa azione, di natura costitutiva, è esercitabile soltanto dalla curatela e si prescrive, al pari delle azioni revocatorie, nel termine di cinque anni decorrenti dalla sentenza dichiarativa di fallimento.”
Precedenti citati: Cass. 509/2016
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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