Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
“Il credito del professionista che abbia predisposto l' attestazione prevista dall' art. 161, co. 3 L.F. rientra tra i crediti sorti "in funzione" della procedura di concordato preventivo e, come tale, a norma dell' art. 111, co. 2 L.F. dovrà esser soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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