Sub art. 177 L.F.
Sul diritto di voto dei creditori postergati
Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348 (Rel. Fichera)
“È pacifico che in tema di votazione nel concordato fallimentare o preventivo con classi la partecipazione al voto è la regola mentre l’esclusione dallo stesse deve essere prevista dalla legge (principio affermato dalla Suprema Corte rispetto a fattispecie anteriore all’entrata in vigore del novellato art. 177, co. 4 L.F. e con riguardo alla possibilità del riconoscimento di voto a favore dei creditori postergati ove inseriti in una classe ad hoc con previsione di soddisfazione solo succedanea a quella integrale di tutti gli altri attesa la sussistenza, anche per i postergati, di un interesse giuridicamente rilevante ad esprimersi sulla proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare).”
Precedenti citati: Cass. 3274/2011
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)