Sub art. 177 L.F.
Sul diritto di voto dei creditori postergati
Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348 (Rel. Fichera)
“Nel concordato preventivo, la proposta del debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con il riconoscimento del diritto di voto ai creditori postergati che siano stati inseriti in apposita classe, purché il trattamento previsto per questi ultimi sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari.”
Precedenti citati: in senso parzialmente difforme, Cass. 2706/2009
(Principio di diritto enunciato - IlCodiceDeiConcordati.it)