Sub artt. 182 bis e 182 quinquies L.F.
Sui riflessi di carattere penale del mancato pagamento del credito erariale ove anche non espressamente autorizzato in sede concorsuale
 
Cassazione penale, sez. III, 01 dicembre 2017, n. 29869 (Rel. Mengoni)
“La proposta di accordo di ristrutturazione, anche qualora accolta nei limitati termini di cui al decreto ex art. 182 bis, co. 6 L.F. invocato il combinato disposto con le autorizzazioni di cui agli art. 182 quinquies, co. 5 e co. 6 L.F., non impedisce il pagamento di debiti ulteriori rispetto a quelli espressamente compresi nel provvedimento stesso, a meno che l'adempimento di questi ultimi non si riveli esiziale rispetto agli altri, impedendone o pregiudicandone del tutto ogni soddisfazione.
Se si ragionasse in termini differenti, il debitore potrebbe scegliere i creditori da soddisfare, pregiudicando, ad esempio, le pretese del creditore erariale garantendosi, rispetto all'inadempimento di esse, la piena immunità penale, anche nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione prospettato non fosse poi depositato nel termine assegnato dal tribunale, sì da imporre la revoca del provvedimento emesso ex art. 182 bis, co. 6 L.F.”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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