Sub art. 186 L.F.
Sulla non rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento ai fini risolutori del concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2018, n. 18738 (Rel. Pazzi)
“Benché l'intervento legislativo operato con il D.Lgs. 169/2007 abbia inteso uniformare la disciplina in materia di risoluzione concordataria preventiva con quella prevista in tema di concordato fallimentare e rendere applicabili, in coerenza con l'accentuata natura privatistica del concordato preventivo, principi generali in materia di inadempimento contrattuale, la peculiare natura del concordato impedisce una traslazione tout court in questo ambito di tali principi. Pertanto, a prescindere dalla sussistenza o meno di eventuali profili di colpa imputabili al debitore, qualora comunque l’inadempimento alle obbligazioni concordatarie non risulti di scarsa importanza, il concordato preventivo può essere risolto ai sensi dell'art. 186 L. F.”
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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