Sub artt. 161, 162 e 163 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2018, n. 21175 (Rel. Pazzi)
“La valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta di concordato preventivo, anche attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, rientra nel profilo di valutazione rimesso alla valutazione del collegio dell'omologa, mentre l'apprezzamento della verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e la valutazione dei rischi temporali riconnessi alla liquidazione dell'attivo fanno parte dei profili di convenienza economica rimessi allo scrutinio del ceto creditorio.”
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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