Sub artt. 168 e 169 L.F.
Sulla compensazione tra debiti e crediti in caso di patto di compensazione
 
Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277 (Rel. Campese)
“In caso  di ammissione di un debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 L.F., richiamato dall'art. 169 L.F. che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. Tuttavia, qualora la banca abbia illegittimamente trattenuto le somme riscosse invocando la compensazione, e non le abbia perciò rese alla procedura, l’istituto di credito, sino a quando non avrà restituito l’indebito, potrà essere ammesso al passivo solo limitatamente alle somme di cui risulti ancora creditore all’esito della indebita compensazione.”
Precedenti citati: Cass. 10548/2009
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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