Sub art. 18 L.F.
Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2019, n. 10094 (Rel. Dolmetta)
“In caso in cui alla dichiarazione di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, il reclamo alla Corte d’Appello è unico e ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento negativo sul concordato, poiché l’effetto devolutivo pieno, che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento, riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato: in questa ipotesi, infatti, la decisione in punto di concordato e quella in punto di fallimento costituiscono parti inscindibili di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi.”
Precedenti citati: Cass. SS. UU. 27073/2016; Cass. 1893/2018; Cass. 12964/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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